Art. 1 - Fondazione - Viene istituita con sede in Bologna la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII. Art. 2 - Finalità della Fondazione - La Fondazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza scientifica dei problemi concernenti il Cristianesimo e le religioni con le quali esso ha avuto contatto, nonché la conoscenza della personalità, dell'opera e del significato storico di Papa Giovanni XXIII, attraverso l'attuazione di studi e ricerche, individuali e di gruppo, convegni, seminari e ogni altra iniziativa. In collaborazione con l'Università di Bologna e anche con altre Università e istituzioni di ricerca italiane e straniere, sarà compito della Fondazione di fornire agli studiosi i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, condizioni favorevoli di ricerca, possibilità di allargare gli orizzonti, forzatamente ristretti, di un solo centro di studio. In particolare la Fondazione: a) promuove l'Istituto di ricerca di Bologna negli ambiti delle scienze religiose, con particolare riguardo al Cristianesimo; all'Istituto faranno capo progetti di ricerca nonché studiosi interessati alle discipline stesse; b) cura la raccolta, classificazione, custodia di un Archivio, per la custodia e lo studio di materiali d'interesse storico e di tutto il materiale documentario - scritto o testimoniale - di A.G. Roncalli o che lo riguardi; ne garantisce la custodia, ne promuove l'uso e la conoscenza attraverso inventari, edizioni critiche ed ogni altro strumento adeguato; ne favorisce l'uso per l'esecuzione di progetti di ricerca e la pubblicazione dei relativi risultati scientifici; organizza incontri, seminari, convegni nazionali e internazionali destinati al medesimo scopo; c) istituisce premi, borse di studio, borse di perfezionamento e contratti di ricerca nelle discipline storiche, teologiche, esegetiche relative al cristianesimo e alle religioni con le quali esso ha avuto contatto; d) promuove l'Alta scuola europea di scienze religiose per il rilascio di titoli di perfezionamento riservati a laureati e di post-perfezionamento secondo regolamenti approvati dagli organi competenti; e) organizza convegni di studio e seminari su argomenti delle dette discipline; f) promuove e sviluppa gli scambi culturali nelle discipline di cui sopra con altri Enti, attraverso convenzioni, accordi, partecipazione a consorzi o altre forme di collaborazione con Università, Fondazioni, Associazioni e Istituti nazionali, esteri o internazionali; g) contribuisce all'incremento della Biblioteca "Giuseppe Dossetti" annessa all'Istituto nei suoi molteplici settori, consentendone l'accesso agli studiosi; h) promuove le pubblicazioni scientifiche - periodiche o meno - che l'attività della Fondazione renderà opportune e dei cataloghi della Biblioteca "Giuseppe Dossetti"; i) svolge ogni altra attività culturale rientrante nelle proprie finalità. Art. 3 - Patrimonio e proventi - Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dalla Biblioteca "Giuseppe Dossetti" apportata in dono alla Fondazione dall'Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Religiose in Italia; b) dagli Archivi e in particolare dai fondi: Angelo Giuseppe Roncalli-Giovanni XXIII, Giuseppe Dossetti, "Cronache Sociali", Giacomo Lercaro, Lorenzo Milani, Adelaide Coari, Concilio Vaticano II, Lex Ecclesiæ fundamentalis. c) da Lire 450 milioni depositati presso un Istituto bancario a titolo di capitale i cui frutti saranno utilizzati per il funzionamento della Fondazione; d) dai beni mobili e immobili, che ulteriormente le pervenissero, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale. I proventi della Fondazione sono costituiti: a) dai proventi derivanti dal reddito dei suoi beni; b) dai proventi derivanti dai contratti di ricerca da essa conclusi e dalla effettuazione di studi ad essa connessi; c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni; d) da contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione. Detti proventi saranno impiegati per il miglior raggiungimento delle finalità della Fondazione. Art. 4 - Organi della Fondazione - Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; b) il Segretario; c) il Comitato scientifico; d) il Collegio dei Revisori dei conti. Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri: a) quattro sono designati dal Consiglio di presidenza dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, tenendo conto anche della rappresentanza degli Enti o persone che abbiano dato un congruo apporto al patrimonio della Fondazione; b) due sono indicati dal Comitato scientifico al di fuori del proprio seno; c) uno è designato dal Rettore dell'Università di Bologna; d) ne fanno parte come membri a vita Giuseppe Dossetti, Giuseppe Alberigo e Enzo Bianchi. Alla scomparsa dei membri a vita e nel caso di scioglimento dell'Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Religiose in Italia il Consiglio d'Amministrazione coprirà i posti relativi mediante cooptazione. Il Consiglio viene rinnovato ogni cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Presidente uscente provvede a richiedere agli organi competenti di procedere alle rispettive elezioni o nomine e convoca il nuovo Consiglio. La designazione dei componenti da parte del Consiglio di presidenza dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, la elezione da parte del Comitato scientifico e la cooptazione da parte del consiglio d'amministrazione avvengono a scrutinio segreto. Ciascun componente di tali organi dispone di tanti voti quanti sono i membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere. In caso di vacanza di un seggio consiliare protratta per oltre sei mesi, senza che chi ne abbia titolo abbia proceduto alla designazione del successore, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione, tenuto conto, ove possibile, degli interessi da rappresentare. I componenti del Consiglio nominati in sostituzione di altri venuti meno durante il quinquennio durano in carica per la restante parte del quinquennio medesimo. Art. 6 - Consiglio di Amministrazione - funzioni - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno; esso adotta tutte le deliberazioni necessarie per l'Amministrazione e per il funzionamento della Fondazione e delle sue attività, così come esse si esprimono nell'Istituto, nella Biblioteca, negli Archivi e nella Alta scuola. In particolare: a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; b) delibera in ordine al regolamento dei rapporti con il personale della Fondazione; c) delibera sui contratti da stipularsi nell'interesse dell'Ente; d) delibera sulle liti attive e passive; e) elegge il Presidente e il Segretario; f) nomina i membri del Comitato scientifico, tenendo conto di eventuali proposte da esso formulate; g) nomina il Direttore dell'Alta scuola europea di scienze religiose; h) nomina, d'intesa con il Rettore dell'Università di Bologna, il Direttore della Biblioteca "Giuseppe Dossetti"; i) coopta i propri membri in luogo di quelli a vita deceduti; l) decide, tenuto conto delle possibilità del bilancio, le attività scientifiche, con l'assistenza del Comitato scientifico. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto il voto della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza della Fondazione, e può delegarla, per singoli affari o per intere categorie di affari, al Segretario. Il Segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti dotati della necessaria qualificazione scientifica, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli ha la direzione di tutto quanto concerne la Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità scientifica delle iniziative della Fondazione: dirige le attività dell'Istituto, ha la custodia degli Archivi e ne determina i criteri di ammissione alla consultazione, nel rispetto dei vincoli posti dagli aventi diritto, sovraintende al funzionamento dell'Alta scuola europea di scienze religiose e della Biblioteca "Giuseppe Dossetti". Regola l'attività dei borsisti e può proporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la revoca della borsa, quando se ne verifichino le condizioni a termini del bando. Art. 7 - Comitato scientifico - Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, non inferiore a quattro. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli studiosi di chiara fama competenti nei settori disciplinari costitutivi della Fondazione o in settori specifici oggetto di progetti di ricerca. Almeno la metà dei membri del Comitato deve essere composta da specialisti stranieri. Ogni membro dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Al termine di ogni anno scade un membro del Comitato scelti mediante sorteggio. Il Comitato scientifico assiste il Consiglio di Amministrazione e il Segretario nella realizzazione delle attività scientifiche (ricerche, corsi, seminari, convegni, pubblicazioni, ecc.), propone al Consiglio di Amministrazione le materie di ricerca in relazione alle quali assegnare le borse di studio, borse di perfezionamento e contratti di ricerca e sovraintende all'attività dei borsisti, dei ricercatori interni e degli allievi della Alta scuola secondo i regolamenti adottati ed approvati dagli organi della Fondazione e dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il Comitato scientifico è presieduto dal Segretario della Fondazione, che ne è membro di diritto. Le adunanze del Comitato scientifico sono valide purché siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Art. 8 - Biblioteca "Giuseppe Dossetti" La Biblioteca "Giuseppe Dossetti", con l'annessa Emeroteca, è strumento del servizio della Fondazione alla comunità scientifica e della ricerca dell'Istituto. La Biblioteca "Giuseppe Dossetti" ha a) un Direttore nominato dal Consiglio d'Amministrazione, d'intesa col Rettore dell'Università di Bologna, scelto tra gli studiosi competenti nelle discipline principali della Biblioteca stessa, preferibilmente tra i docenti dell'Ateneo bolognese; b) un Consiglio direttivo, formato di cinque membri di cui quattro in rappresentanza dell'Università di Bologna - a questo fine designati da diversi Dipartimenti o Facoltà umanistiche - ed uno eletto dai membri dell'Istituto per le scienze religiose. Il ritardo nella designazione o l'assenza di uno o più membri non impediscono il funzionamento del Consiglio. Il mandato del Direttore ha una durata di sei anni ed è rinnovabile; egli a) dirige la Biblioteca e l'Emeroteca, il personale addetto. b) adotta con il Consiglio direttivo i regolamenti di funzionamento e di apertura al pubblico; definisce la scelta delle opere e dei periodici da acquistare, applicando gli indirizzi concordati con il Consiglio direttivo, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei membri dell'Istituto. c) convoca e presiede il consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e definisce con il Direttore gli indirizzi di gestione della Biblioteca, curandone in particolare il collegamento con il sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università di Bologna ed i regolamenti di funzionamento e di apertura. La Biblioteca - tanto per i depositi di opere che per la sezione dei periodici - si sviluppa in coerenza con l'ordinamento vigente all'atto dell'approvazione del presente Statuto, nel rispetto delle sezioni disciplinari e delle loro rispettive proporzioni così come determinate al 1998. Tale ordinamento complessivo può essere modificato anche per quanto riguarda le sezioni con delibera del Consiglio d'amministrazione, per iniziativa del Segretario della Fondazione o del Direttore della Biblioteca, d'intesa col Consiglio direttivo e sentito il parere del Comitato scientifico. Ove tali modifiche incidano sul rapporto con l'Università degli Studi di Bologna esse dovranno essere con essa concordate. Art. 9 - Collegio dei Revisori dei conti - composizione - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di cinque membri, e cioè: a) un membro designato dal Ministero per i Beni Culturali; b) un membro designato dal Ministero per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica; c) un membro designato dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna; d) un membro designato dal Sindaco di Bologna; e) un membro designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ne ordina i lavori. Il collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti è gratuita. In caso di vacanza di un seggio del Collegio protratta per oltre sei mesi, senza che chi ne abbia titolo abbia proceduto alla designazione, provvede il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli Enti da rappresentare. Art. 10 - Collegio dei Revisori dei conti - funzioni - Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Art. 11 - Modifiche allo statuto - Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti Art. 12 - Destinazione del patrimonio -In caso di cessazione della Fondazione, la destinazione di tutti i suoi beni, adempiuti tutti gli obblighi relativi alla Fondazione stessa, all'Istituto per le Scienze Religiose e al personale relativo, è decisa dall'ultimo Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato scientifico. Qualora il Consiglio di Amministrazione non fosse in grado di funzionare, la destinazione stessa sarà demandata al Consiglio di Presidenza dell'Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Religiose in Italia